Credito d’imposta Piano Transizione 5.0 per imprese energivore e gasivore

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Credito d’imposta Piano Transizione 5.0 per imprese energivore e gasivore.

La Legge di Bilancio 2026 introduce una disciplina specifica del credito d’imposta Piano Transizione 5.0 riservata alle imprese energivore e gasivore, ossia quelle iscritte negli elenchi della CSEA per l’anno 2025.

La misura riprende le disposizioni del Piano Transizione 5.0, prevedendo aliquote differenziate e maggiorate in base al risparmio energetico conseguito, e introducendo una rilevante semplificazione: per le imprese energivore e gasivore non si applica il principio DNSH.

A chi si rivolge
Possono accedere al credito d’imposta le imprese che, per l’anno 2025, risultano:

  • iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore);
  • iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).

Elenchi entrambi istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Spese ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali, inclusi negli Allegati A e B della legge n. 232/201, e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione.

Il beneficio è riconosciuto qualora l’investimento consenta di ottenere almeno:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari al 3%;
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento pari al 5%.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Calcolo del credito d’imposta
La misura del credito d’imposta è determinata applicando le aliquote previste dal Piano Transizione 5.0, differenziate:

  • in funzione della quota di investimento agevolabile;
  • in base alla riduzione dei consumi energetici conseguita, riferita:
    – all’unità produttiva, oppure
    – ai processi interessati dall’investimento.

In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto con le seguenti aliquote:

  • fino al 45% per investimenti fino a 10 milioni di euro, a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito;
  • fino al 15% per la quota di investimenti eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, secondo le medesime soglie di efficientamento energetico.

I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, saranno stabiliti con decreto attuativo del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

Mendelsohn Transizione 5.0
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