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I quesiti ricevuti
Riceviamo ogni giorno nuovi quesiti sui temi dello sviluppo e dell’innovazione delle imprese.
Credito di imposta sud
In merito al credito d’imposta investimenti Mezzogiorno (Bonus Sud) i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta “maturato”, ossia il credito di imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.
E’ possibile usufruire dell’agevolazione per gli investimenti da realizzare entro il 31/12/2022 previa presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per valutare se un determinato bene è agevolabile o meno, al credito d’imposta, occorre avere riguardo a due aspetti fondamentali:
- Il bene deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività, configurabile in una delle tipologie di “investimento iniziale” previste dal regolamento comunitario n. 651/2014;
- La tipologia della “natura del bene” classificabile nell’attivo dello stato patrimoniale come “Impianto e macchinario” e/o come “Attrezzatura industriale e commerciale” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale previsto dall’ articolo 2424 c.c..
Inoltre, l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
In risposta al Suo quesito, previa verifica dei requisiti sopra riportati, è possibile usufruire dell’agevolazione per gli investimenti realizzati e da realizzare entro il 31/12/2022.
Il credito d’imposta deve essere indicato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo in compensazione. A tal proposito, la compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.
E’ possibile utilizzare in compensazione solo il credito d’imposta per la parte relativa agli investimenti già realizzati al momento della compensazione. Per la compensazione del credito d’imposta in F24, deve essere utilizzato il codice tributo “6869”. Detto ciò, è importante individuare il momento di maturazione del credito d’imposta che determina l’obbligo di indicarlo in dichiarazione dei redditi. Il periodo d’imposta di maturazione del credito d’imposta è quello in cui l’Agenzia delle entrate ha rilasciato la ricevuta che attesta il riconoscimento del credito d’imposta. La ricevuta è conseguente alla richiesta di fruizione del credito d’imposta (modello CIM17) presentata dall’impresa che ha effettuato gli investimenti. Il bonus sud va indicato nel quadro RU del modello Redditi.
In particolare, nel rigo RU5 del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, va indicato:
nelle colonne 1, 2, B2 e C2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, e al 31 dicembre 2019 qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 2021 ed entro il termine di presentazione di quest’ultima;
nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020, la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della stessa dichiarazione.
Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2 e C2.
In base a quanto detto finora, in riferimento al modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, bisogna prestare attenzione agli investimenti effettuati nel 2020 per il quali l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta è avvenuta solo nel 2021. Se l’autorizzazione avverrà entro il 30 novembre 2021 allora dovremo indicare il bonus già a partire da quest’anno.
L’acquisto di un impianto fotovoltaico per essere ammissibile alle agevolazioni deve soddisfare due requisiti fondamentali:
PRIMO REQUISITO
L’impianto non solo deve essere strumentale all’attività dell’impresa, ma deve anche far parte di un più ampio investimento iniziale così come definito nel GBER, vale a dire:
• Nuovo stabilimento
• Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
• Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
• Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
SECONDO REQUISITO
Qualora l’impianto fotovoltaico facesse parte di un programma di investimenti iniziale così come precedentemente individuato, l’acquisto dell’impianto sarebbe ammissibile laddove rientri nel concetto di “impianti” come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n. 46/E; circolare 11 aprile 2008, n. 38/E) e sia classificato nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce B.II.2 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
No. Il credito di imposta matura nel momento (successivo alla comunicazione di fruizione da parte dell’Agenzia delle Entrate) in cui si sostengono le spese. Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il pagamento ai fornitori non rileva al fine della maturazione del credito.
La risposta è positiva. Le autogru sono considerate spese ammissibili al credito di imposta mezzogiorno.
La risposta è negativa. Per due distinti motivi.
Il primo è che, sebbene la produzione di energia elettrica può configurare la diversificazione della produzione, questa nuova attività produttiva dell’impresa viene espressamente esclusa dalle agevolazioni previste dal “bonus sud”, così come previsto dal comma 100 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificata dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18 (conversione in legge del DL 29 dicembre 2016, n. 243).
Il secondo motivo è che qualora volessimo classificare la produzione di energia come un nuovo prodotto, questo non sarebbe destinato ad autoconsumo ma alla vendita sul mercato e questo aspetto renderebbe l’impianto non strumentale all’attività primaria dell’impresa.
La risposta è positiva. L’incentivo è rivolto a tutti i soggetti con reddito d’impresa.
La risposta è negativa. Non sono ammissibili spese relative ai siti web, né computer e macchine di ufficio.
No. Non c’è una scadenza se l’importo degli investimenti è inferiore a euro 500.000,00 e non si utilizza la riserva PON.
La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di autorizzazione alla fruizione del credito
L’utilizzo può avvenire anche in più soluzioni senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro.
Il DM del 29 luglio 2016 disciplina le condizioni per l’utilizzo delle risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR in favore delle iniziative imprenditoriali beneficiarie del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il suddetto decreto è destinato esclusivamente alle imprese ricadenti nell’ambito di ammissibilità del PON I&C e stabilisce i criteri di selezione per i progetti da cofinanziare con i fondi strutturali al fine di garantire la piena rispondenza del credito d’imposta con le regole comunitarie. All’art. 3, nello specifico, sono definiti i requisiti per l’ammissibilità al PON I&C dei programmi, limitatamente a quelli presentati da Piccole e Medie imprese, che hanno già ottenuto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Si precisa che la sussistenza di tali requisiti riguarda unicamente le iniziative ammesse al cofinanziamento nell’ambito del PON I&C, mentre resta ferma l’autorizzazione a fruire le agevolazioni rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali, purché siano rispettati i termini della normativa di riferimento del credito d’imposta.
La risposta è positiva. Le agevolazioni previste dal cosiddetto "bonus sud" sono cumulabili con quelle previste dal cosiddetto "iperammortamento".
Questo incentivo, pur non essendo soggetto a valutazione preventiva di accesso, è soggetto a precise regole e a controlli successivi all’utilizzo.
Le regole si possono riassumere in:
• L’investimento deve rientrare tra gli “investimenti iniziali” così come definiti dal regolamento GBER n. 651/2014
• I beni devono avere le caratteristiche specifiche previste dalla normativa
Per dimostrare il requisito di “investimento iniziale” per esempio nel caso di ‘ampliamento dello stabilimento’ l’impresa deve produrre in sede di controlli la seguente documentazione:
1. Progetto industriale di ampliamento della capacità produttiva, comprensivo di tabelle di dettaglio delle capacità produttive pre e post intervento suddivise per prodotto
2. Bilanci previsionali a regime post intervento
3. Layout dell’unità produttiva pre e post intervento
In caso di mancanza di tale documentazione, l’incentivo è soggetto a revoca, con l’applicazione di sanzioni.
La risposta è negativa. L’acquisto di un carrello elevatore non determina, nel caso proposto, un investimento iniziale, in quanto non può essere classificato come aumento della capacità di uno stabilimento esistente né in altre voci relative alla definizione di investimento iniziale.
Per essere ammissibile alle agevolazioni l’acquisto del carrello deve fare parte di un investimento più ampio, organico e funzionale.
Un impianto fotovoltaico è ammissibile al credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno - Bonus Sud esclusivamente qualora si inserisca nel contesto di un “investimento iniziale”.
Si definisce progetto di investimento iniziale, ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, un investimento in beni strumentali finalizzato:
- alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
- all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.
Quindi, laddove l’impianto sia realizzato nel contesto di un programma ampio di investimenti, si può concludere che esso, congiuntamente agli altri, possa configurare un investimento iniziale.
Ne consegue che non è ammissibile il solo acquisto di un impianto fotovoltaico.
La risposta è positiva. Tutti gli incentivi di carattere generale, come il credito di imposta 4.0 sono cumulabili con gli aiuti di stato, come ad esempio il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno (cd bonus sud).
La risposta è positiva. Il credito di imposta 4.0 si può utilizzare anche in presenza di altri incentivi o aiuti di stato sugli stessi beni, in quanto il bando della regione Puglia a cui lei si riferisce non vieta il cumulo con altre misure di carattere generale, come è il credito di imposta 4.0. Il limite imposto dalla normativa sul credito di imposta 4.0 è che la somma dei due incentivi non debba superare il valore di acquisto del bene. Considerato che il contributo in conto capitale erogato dalla regione Puglia è soggetto a tassazione, mentre il credito 4.0 non è soggetto, il valore di quest’ultimo va rimodulato considerando le aliquote di imposizione fiscale nella regione. Se la somma dei due incentivi dopo la rimodulazione del secondo non eccede il 100% del valore del bene, si può utilizzare il credito di imposta 4.0 per il valore nominale del 40%; qualora la somma invece eccedesse il 100% del valore del bene, il credito di imposta 4.0 andrebbe utilizzato solo in parte.
La banca mi ha chiesto di sapere la dimensione della mia impresa per la pratica del Fondo di garanzia. Come faccio a determinarla?
La determinazione della dimensione di un’impresa è semplice se l’impresa è autonoma, cioè non ha partecipazioni a monte o a valle, anche a nome dei soci. In questo caso vengono valutati gli addetti e il fatturato (o il totale di bilancio); se non si superano i 50 addetti e i 10 milioni di fatturato (o attivo di bilancio) l’impresa viene considerata di piccole dimensioni.
Qualora invece i soci o la stessa impresa abbiano collegamenti con altre imprese (detengano quote o siano possedute) il calcolo dei parametri viene fatto su tutte le imprese collegate e associate, sommando tutti i dati per le collegate e in proporzione per le associate.
Sapere se la propria impresa è una PMI o una grande impresa è fondamentale se si vuole accedere ad incentivi pubblici. Infatti ogni incentivo pone dei limiti di accesso a seconda della dimensione dell’impresa. Qualora in sede di domanda di accesso si dichiarasse una dimensione non corretta, si va incontro a sanzioni e anche alla revoca degli incentivi concessi.
La risposta è positiva. La formazione su tecnologie gode di un credito pari al 50% dei costi lordi in busta paga del personale che ha partecipato alla formazione.
La risposta è positiva. Tutte le spese che l’impresa sosterrà sono ammissibili al credito di imposta nella misura del 50% se trattasi di piccola impresa, sia le spese per i dipendenti che hanno partecipato alla formazione, sia le spese che vengono sostenute per pagare la società di consulenza esterna. Inoltre sono ammissibili anche le spese generali inerenti lo svolgimento dei corsi.
I costi che l’impresa sosterrà per la partecipazione ai corsi sono ammissibili al credito di imposta del 50% (se trattasi di una piccola impresa). In particolare sono ammissibili i costi del personale dipendente e i costi dei consulenti esterni, oltre ai costi del personale dipendente che eventualmente svolge le docenze.
I costi che l’impresa sostiene nei confronti di consulenti esterni o di formatori esterni sono tutti ammissibili al credito di imposta, anche se preponderanti rispetto ai costi interni, cioè quelli riferiti al proprio personale. Condizione di accesso è che i quadri e dirigenti siano dipendenti e non collaboratori esterni.
Scrivi il tuo quesito; un esperto ti contatterà per la risposta.
Iperammortamento e credito di imposta 4.0
Il macchinario va interconnesso con il sistema gestionale di fabbrica attraverso un idoneo software. Va quindi redatta un’analisi tecnica da parte di un ingegnere e, qualora il costo del centro di lavoro ecceda i 300.000 euro, anche una perizia asseverata a firma di ingegnere iscritto all’Albo.
Se il macchinario è stato fatturato entro il 15 novembre 2020 e l’interconnessione è avvenuta entro il 31 dicembre 2020, il credito è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, la prima delle quali già a gennaio 2021.
Se il macchinario è stato fatturato dopo il 16 novembre 2020 ed è stato interconnesso entro il 31 dicembre, il credito è utilizzabile in tre quote di pari importo, la prima delle quali già a gennaio 2021.
La risposta è positiva. Vi sono diversi strumenti di finanziamento disponibili sia regionali sia statali. Molti di questi strumenti prevedono agevolazioni cumulabili fino al 100% del costo di acquisizione dei macchinari. In questo momento un investimento in un macchinario 4.0 può essere pagato interamente con fondi pubblici.
La risposta è negativa. I beni destinati alla produzione di energia elettrica non sono ammissibili al credito di imposta 4.0
La risposta è positiva. Un carrello elevatore è un bene predisposto per accedere agli incentivi previsti per i beni 4.0 con semplici accorgimenti tecnici. L’incentivo proposto si riferisce a beni acquistati nell’anno 2019. Qualora l’acquisto fosse avvenuto in periodo successivo (anni 2020-2021) l’incentivo utilizzabile è il credito di imposta del 40% se il bene è stato acquistato entro il 15 novembre 2020, del 50% per acquisti in data successiva.
Dipende dal momento in cui l’investimento è stato effettuato.
Per investimenti effettuati entro il 15 novembre 2020, il credito è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, la prima delle quali a gennaio 2022.
Per investimenti effettuati a partire dal 16 novembre, il credito è utilizzabile in tre quote di pari importo, la prima delle quali già a partire da febbraio 2021. Le altre due quote a gennaio 2022 e gennaio 2023.
Per poter accedere al credito di imposta per i beni strumentali 4.0 non è sufficiente che il bene possieda i requisiti di macchina. E’ anche necessario e obbligatorio che tale bene sia interconnesso con i sistemi gestionali di fabbrica, attraverso dei software dedicati. Una perizia tecnica attesterà l’interconnessione e da quel momento l’impresa potrà utilizzare il credito in compensazione in cinque o tre quote annuali di pari importo.
La risposta è negativa. I beni destinati alla produzione di energia elettrica non sono ammissibili al credito di imposta 4.0.
Scrivi il tuo quesito; un esperto ti contatterà per la risposta.
Credito di imposta ricerca e sviluppo
E’ vero che la normativa è cambiata e che molte attività che prima erano considerate classificabili come ricerca ora non lo sono più. Tuttavia la situazione va valutata attentamente caso per caso. Dei professionisti esperti o meglio un centro di ricerca sono sicuramente in grado di classificare correttamente le attività svolte e indicare l’aliquota di credito spettante.
La risposta è negativa. L’articolo 10 del D.Lgs. n. 39/2010, che tratta di revisione legale, prevede che il revisore legale che effettua la revisione dei conti di una società debba essere indipendente da questa e non debba essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
Specifica, inoltre, che il revisore non deve effettuare la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
Le voci di spesa agevolabili sono le seguenti:
• personale dipendente o in rapporti di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni
• strumenti e attrezzature di laboratorio
• ricerca commissionata a terzi
• competenze tecniche e privative industriali
• materiali e altri beni necessari alla ricerca
La risposta è negativa. L’asseverazione della relazione tecnica sulle attività di ricerca svolte deve essere a firma di un tecnico esterno iscritto ad un Albo professionale tecnico o di una società di consulenza specializzata.
Non ci sono scadenze. La Circolare 13/E del 27 aprile 2017 ha chiarito che possono accedere al credito di imposta anche le imprese che non hanno ancora considerato questa opportunità, anche per costi sostenuti nel corso degli anni precedenti.
Essendo automatica la maturazione del credito semplicemente a seguito della semplice effettuazione delle spese, la legge non subordina il diritto al credito di imposta né la sua fruizione alla rilevazione in bilancio o nella dichiarazione dei redditi. Ne consegue che in qualunque momento l’impresa può utilizzare il credito maturato. La mancata esposizione nel quadro RU dei dati relative al credito maturato va semplicemente sanata con la presentazione da parte dell’impresa di una dichiarazione integrativa.
Sì, non ci sono limiti temporali per la fruizione del credito di imposta in compensazione, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui I costi sono stati sostenuti.
No, non è tardi. La legge consente di chiedere il rimborso di una parte dei costi sostenuti, producendo una semplice relazione asseverata, la dichiarazione integrativa al bilancio depositato e la relativa certificazione.
La risposta è positiva. Le spese sostenute per la produzione di studi teorici senza immediate ricadute e applicazioni industriali sono considerate ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo.
Va valutato molto attentamente il requisito della novità del prodotto rispetto al mercato. Qualora si tratti di un prodotto innovativo non ancora presente sul mercato, ci potrebbero essere i requisiti di accesso al credito di imposta ricerca e sviluppo.
La risposta è positiva. I costi sostenuti nei confronti dell’Organismo di ricerca potrebbero essere classificabili come ricerca e sviluppo oppure come innovazione tecnologica. In ogni caso esiste la possibilità di accesso all’incentivo previsto dal piano nazionale Transizione 4.0.
Gli alberghi, come tutte le altre imprese operanti in qualunque settore economico, possono senz'altro accedere al credito di imposta ricerca e sviluppo.
La risposta è positiva. I costi sostenuti per il vostro personale tecnico impegnato in queste attività sono sicuramente ammissibili al credito di imposta Transizione 4.0. Si tratta di stabilire se le attività sono classificabili come ricerca o come innovazione tecnologica, in quanto le aliquote di incentivazione sono molto diverse.
I finanziamenti previsti per tutte le attività di innovazione svolte per migliorare il prodotto o il processo produttivo della vostra azienda sono quelli del piano nazionale Transizione 4.0, che consistono in crediti di imposta con aliquote che vanno dal 20% al 45%.
I costi sostenuti per queste attività di consulenza sono classificabili come "acquisizione di nuove conoscenze commerciali" e possono accedere agli incentivi di Transizione 4.0. L’entità dell’incentivo è variabile e dipende dalla corretta classificazione delle attività svolte.
Gli studi che effettuate per migliorare il processo produttivo sono da considerare costi ammissibili agli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 dopo attenta valutazione e corretta classificazione.
La risposta è positiva. Nell’ambito del Piano nazionale Transizione 4.0 vi sono una serie di incentivi destinati proprio all’innovazione digitale della fabbrica.
Gli impianti e i prodotti pilota rientrano sicuramente nelle spese ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo.
Gli studi per il miglioramento dei processi produttivi possono essere considerati ammissibili agli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0. Una volta classificate correttamente le attività svolte, viene determinato l’ammontare dell’incentivo spettante.
Hai un’azienda?
Se hai un quesito per lo sviluppo e l’innovazione della tua attività scrivi agli esperti Mendelsohn compilando il form e sarai ricontattato per una consulenza.
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