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Il Decreto Sostegni-ter introduce questa agevolazione dedicata alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore). Si tratta di un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) prevede, infatti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
La risoluzione n. 13/E pubblicata il 21 marzo 2022 istituisce il codice tributo “6960” da utilizzare per accedere all’agevolazione. Tale codice va inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Energia (Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022) conferma per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).
Il Decreto Aiuti (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022) introduce anche per il primo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese gasivore nella misura del 10%.
Il Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21/2022) incrementa la misura delle agevolazioni. Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas. Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori (secondo trimestre), rideterminandola dal 20 al 25%.
Il Decreto Ucraina bis prevede, inoltre, analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%). Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese non energivore aumentandola dal 12 al 15 per cento e per le imprese non gasivore, rideterminandola dal 20 al 25 per cento.
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