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Dopo aver illustrato già tutte le novità della Nuova Sabatini in un precedente articolo, passiamo in rassegna adesso le informazioni essenziali per la presentazione delle domande e la procedura di accesso. La fonte di queste informazioni è la Circolare del 23 marzo 2016, n. 26673: “Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.”
Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto si possono presentare a partire dal 2 maggio 2016. La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione descritta nella circolare ministeriale, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.
Procedura
L’iter della domanda è il seguente:
- La PMI presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
- La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo.
- La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80 % dell’ammontare del finanziamento stesso. - La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per cinque anni.
- La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
- La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
- La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta.
Beneficiari
Sono le PMI che:
- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, dai vigenti regolamenti.
Possono presentare domanda di agevolazione anche le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.
Caratteristiche del finanziamento
Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
- essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
- in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa.
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