Usura e interesse di mora nei contratti di mutuo. Amici della "sommatoria", vi svegliate?

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Sempre più sentenze dei Tribunali di merito confermano che i tassi moratori promessi in contratto, non vanno sommati aritmeticamente a quelli corrispettivi. Ecco così svanire le speranze di molti clienti che si sono affidati a “esperti del mestiere” o presunti tali che promettevano “gliela faremo pagare!” (riferendosi alla banca)… e invece è stato il cliente ad essere condannato al pagamento delle spese!

Prima però di ogni approfondimento in tema di usura nei contratti di mutuo e interesse di mora, è d’obbligo una premessa sui diversi “tassi” nei contratti di mutuo.

I contratti bancari prevedono dei tassi c.d. “corrispettivi”, che trovano applicazione nella fase fisiologica del rapporto (ad esempio, gli interessi che si pagano sulle rate di un mutuo pagate alle scadenze pattuite, vengono determinati sulla base degli interessi “corrispettivi”, che vengono definiti tali proprio perché rappresentano il “corrispettivo” che la banca riceve per aver prestato del denaro), e dei tassi c.d. “moratori”, che trovano applicazione nella fase patologica del rapporto (ad esempio, quando una rata del mutuo non viene pagata alla scadenza pattuita; dalla scadenza in poi troveranno applicazione i c.d. tassi di mora).
È ormai assodato che, anche gli interessi di mora, sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura. Questo è stato definitivamente confermato dalla ormai famosa sentenza dalla Cassazione sez I 350/2013. Famosa più per il “caos” e le interpretazioni distorte che ha generato, da parte di alcuni per stoltezza da parte di altri per perfidia, che per gli effetti positivi che poteva avere.
Tale sentenza ha precisato che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.”
Benissimo.
Ai fini della determinazione del tasso di mora, ogni contratto di mutuo ha le sue specifiche indicazioni, poiché esso subentra nella fase patologica del rapporto contrattuale e non in quella fisiologica. Ovvero, a seguito di inadempimento contrattuale, si applica il tasso di mora che si succede al tasso corrispettivo.
Nella maggioranza dei contratti di mutuo il tasso di mora è determinato dalla maggiorazione (occhio, non sommatoria) del tasso corrispettivo e un indice fisso (2 o 3 punti); così avremo che il tasso di mora sarà uguale al tasso corrispettivo es. 5% + 2 = 7%.
Benissimo.
Il tasso di mora è stato determinato dalla sommatoria tra il tasso corrispettivo e la sua maggiorazione indicata dal contratto.

Ed è qui che “casca l’asino”!

Dopo la sentenza 350/2013 numerose azioni legali sono state intraprese sostenendo che, ai fini della rilevazione del tasso di usura, si dovessero sommare tasso corrispettivo e tasso di mora (!). Si avete capito bene.
Persone male informate o più bugiarde del diavolo (…) sostengono senza vergogna” (per citare Gianni Rodari) che vanno sommati i tassi corrispettivi, che servono per calcolare la quota interessi di ogni rata e si calcolano sul capitale complessivo, e i tassi moratori, che si calcolano solo sulle rate (quota capitale e quota interessi) pagate in ritardo.
Ma dall’enunciato della sentenza 350/2013 non si può affermare affatto che, nella verifica dell’usura nei contratti di mutuo, si debba procedere a sommare l’interesse corrispettivo all’interesse di mora. La confusione immagino sia stata generata dal fatto che nel contratto di mutuo oggetto della sentenza 350/2013 il tasso di mora si otteneva aggiungendo 3 punti al tasso corrispettivo, quindi sommando 3 punti al tasso corrispettivo. Ovvero tasso corrispettivo 10,50% tasso di mora + 3 = 13,50%; E non 10,50 + 13,50 (= 24% ! ) perché questo significherebbe considerare due volte il tasso corrispettivo, cioè sommare il tasso corrispettivo al tasso di mora, operazione “priva di fondamento logico, matematico e giuridico” per citare il dott. Marcelli, Presidente AssoCtu, o “tasso creativo” per citare Il Tribunale di Verona, Terza Sezione civile, sentenza 30 aprile 2014 dott. Andrea Mirenda.
Purtroppo questa interpretazione distorta è stata anche alimentata da giornali e televisioni, che talvolta hanno anche rettificato l’informazione errata.

In definitiva ritengo si possa affermare con certezza che i due tassi NON si sommano, ma si succedono, semplicemente perché intervengono in due fasi distinte del rapporto contrattuale.
Tra l’altro, sommando i due tassi, quasi tutti i contratti di mutuo andrebbero oltre le soglie di usura.

Giurisprudenza a sostegno:

• Tribunale di Trani Ordinanza 10 marzo 2014 dott.sa Pastore (“Orbene sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattero logico oltre che giuridico” [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][….] “è evidente che le parti hanno pattuito un tasso diverso e alternativo per due differenti tipologie di interesse, applicabili in ipotesi distinte e separate”
• Tribunale di Verona, III Sezione civile, sentenza 30 aprile 2014 dott. Andrea Mirenda
• Tribunale di Napoli, II Sezione civile, sentenza 15 aprile 2014 dott. Nicola Mazzocca
• Tribunale di Napoli, II Sezione civile, sentenza 18 aprile 2014, n. 5949 dottor Massimiliano Sacchi
• ABF Collegio di Napoli 20/11/2013 n. 5877/2013 Pres. Quadri
• ABF Collegio di Napoli 26/11/2013 n. 21/14 Pres. Carriero
• Tribunale di Napoli Ordinanza 28 gennaio 2014, quinta sezione civile – dott. Ardituro
• Tribunale di Milano Ordinanza 28 gennaio 2014, dott.ssa Cosentini (“… gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono alternativi, nel senso che se si applicano i primi non si applicano i secondi…”)
• Tribunale Napoli Sentenza 18 aprile 2014 n. 5949
• Tribunale di Venezia Ordinanza 26 febbraio 2014 dott.ssa Zanon (“… ritenuto infatti che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi ditassi previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati…”)
• Collegio di Coordinamento dell’ABF decisione 1875 del 28 marzo 2014[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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