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La Circolare n. 33 emessa dal Ragioniere generale dello Stato il 31 dicembre scorso conferma pienamente la posizione di Mendelsohn sul tema del cumulo di diversi incentivi sullo stesso investimento.
Era chiaro agli addetti ai lavori che il concetto di “cumulo” e quello di “doppio finanziamento” fossero due principi distinti e non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento fa riferimento al divieto di rimborsare due volte il medesimo costo di un intervento (ad esempio l’acquisito di un macchinario), mentre il cumulo, sempre possibile, sancisce la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubbliche, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un investimento.
Il timore che si era diffuso tra i non addetti ai lavori è derivato proprio dalla non corretta interpretazione delle parole ‘medesimo costo’ e ‘diverse quote parti’. Chiariamolo definitivamente.
Se una misura di agevolazione copre il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purchè si rispettino le prescrizioni sul cumulo previste dalle diverse normative che si vogliono applicare e cumulare. Ad esempio, se il cumulo è tra due “aiuti di stato”, il cumulo tra i due incentivi scelti non può superare l’intensità massima di aiuto prevista per quella particolare regione e per quella particolare dimensione d’impresa (in Puglia il 45%). Se invece il cumulo riguarda un aiuto di stato (esempio il credito di imposta investimenti nel mezzogiorno) e una misura di carattere generale (come ad esempio il credito di imposta beni strumentali 4.0), la somma dei due incentivi non può superare il 100% del valore di acquisto del bene, fattispecie che normalmente si verifica in questo momento storico nel Mezzogiorno viste le aliquote di questi due crediti (45% e 50%) e considerando che a queste due aliquote va aggiunta quella relativa all’incidenza fiscale (24% + 4,82%) del secondo credito, non tassato. In questo caso sarà sufficiente autoridursi l’entità del credito utilizzato in compensazione sugli F24 aziendali, riportando la somma dei due incentivi al 100% del valore di acquisto del bene.
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