Lo Stato garante dell'emissione di minibond

Home / Finanza / Lo Stato garante dell'emissione di minibond

mini-bond

Con il decreto interministeriale emanato dal Mise di concerto con il Mef del 5 giugno scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2014 n. 172, i minibond fanno un ulteriore passo in avanti e si candidano a diventare lo strumento principe per l’autofinanziamento delle imprese. La novità è che i minibond adesso saranno garantiti dallo Stato attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito dal Mise. Questo darà una spinta decisiva all’affermazione di questo innovativo ed alternativo strumento di finanziamento.

I minibond potranno avere una durata compresa tra i 36 e i 120 mesi. La garanzia del fondo potrà essere pari al 50 per cento dell’ammontare dell’operazione sottostante, nel caso sia previsto un rimborso a rata. Tale percentuale scende al 30 nel caso di un rimborso in un’unica rata (bullet minibond). Potranno richiedere la garanzia diretta del fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori a fronte di singole di operazioni di sottoscrizione di minibond, ovvero su portafogli di minibond. L’importo massimo che garantirà il fondo per ogni singola pmi beneficiaria, è pari a euro 1,5 milioni.

Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia del Fondo, le operazioni di sottoscrizione di minibond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell’ambito di un portafoglio di minibond, devono riguardare minibond aventi, ciascuno, le seguenti caratteristiche:
a) essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
d) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
e) non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
Qualora i mini bond prevedano la possibilità di conversione, la garanzia concessa dal Fondo ha efficacia fino alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione del minibond.

Tutti i dettagli nel Decreto del 5 giugno pubblicato ubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2014 n. 172.

Pubblicato in: ,

Contatta gli esperti dell’ Agenzia di Sviluppo MENDELSOHN !
i campi contrassegnati con * sono obbligatori.

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.