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Certificazione Contabile per Bonus Ricerca e Bonus Formazione 4.0. Il Credito di imposta per le spese sostenute in attività di revisione non spetta per i soggetti tenuti per legge al controllo legale dei conti.
Certificazione Contabile: niente bonus per la revisione alle società obbligate.
La risposta n. 200 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che una società dotata di collegio sindacale non può beneficiare del credito per le spese sostenute per attività di revisione.
Certificazione contabile tra le spese ammissibili
Com’è noto, infatti, la certificazione contabile per le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale è tra le Spese Ammissibili al Bonus Ricerca nei limiti di 5.000 euro.
L’interpello presentato
Una società dotata per statuto di collegio sindacale, che da più di due esercizi ha superato due milioni di attivo ha presentato all’Agenzia delle Entrate un interpello.
La richiesta è di beneficiare dello speciale credito di imposta per la certificazione, in caso di coinvolgimento di revisore esterno.
Obbligo di revisione
Per le imprese non obbligate per legge alla certificazione, le spese sono riconosciute; per le società con obbligo di legge al controllo legale dei conti, le spese restano escluse.
L’obbligatorietà descritta è prevista per le SpA, mentre per le Srl è prevista esclusivamente nei casi previsti dall’art. 2477 del Codice Civile, comma 3.
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ogni società tenuta per legge al controllo legale dei conti non può beneficiare del credito di imposta per le spese di certificazione contabile, anche se decide di affidarsi a un revisore esterno o a una società esterna di revisione.
Le stesse conclusioni riguardano sia il credito di imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo, sia il credito di imposta per la formazione 4.0.
Qualora la società decidesse comunque di usufruire del credito, si profilerebbe un caso di indebita compensazione, pesantemente sanzionato durante i controlli – attualmente in corso.
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