Condhotel, una formula di investimento per il turismo nazionale

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Ampliare l’offerta turistica e favorire gli investimenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo scorso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Gennaio 2018 che definisce le condizioni di esercizio dei condhotel e indica i criteri e le modalità per la costituzione e rimozione del vincolo di destinazione alberghiera.

Dal 21 marzo in vigore la formula dei condhotel al fine di diversificare l’offerta turistica e di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale.

Cos’è il condhotel

Il decreto definisce il condhotel come un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

Caratteristiche del condhotel

Il condhotel deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • la presenza di almeno sette camere, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero sede del ricevimento;
  • la presenza di una portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel sia in qualità di ospiti dell’esercizio alberghiero che di proprietari delle unità abitative ad uso residenziali, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo dei fornitori;
  • rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al 40% del totale della superficie netta destinate alle camere;
  • gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate destinate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel;
  • esecuzione di un intervento di riqualificazione all’esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;
  • rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale.

Esercizio delle attività del condhotel

Toccherà alle Regioni, al fine di salvaguardare la specificità e le caratteristiche tipiche dell’ospitalità turistica territoriale, prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel in modo che sia assicurata, d’intesa con ciascun Comune interessato, un’adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale nel condhotel e ricettività alberghiera.

Adeguamento entro un anno per le Regioni a statuto ordinario

Le Regioni a statuto ordinario adegueranno i propri ordinamenti in base a quanto disposto nel decreto entro un anno dalla pubblicazione in G.U. mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano nei tempi stabili dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Fonte: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/01/2018 n., 13- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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