
Bonus Ricerca
Credito di imposta fino al 50% per tutti i costi sostenuti e da sostenere per attività di ricerca e sviluppo e di innovazione
Art.1, comma 35, Legge n.190 del 23/12/2014 e ss. mm.
Liquidità immediata mediante compensazione sugli F24 per i costi di innovazione sostenuti dal 2015 al 2012.




Per tutte le imprese

COS'È - Attività ammissibili
Lavori sperimentali o teorici
svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
Ricerca pianificata
o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi;
Acquisizione conoscenze
combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
Realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi
a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Spese Ammissibili al Bonus Ricerca
Personale
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
Quote di ammortamento
delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro;
Contratti di ricerca
spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese;
Competenze tecniche e privative industriali
relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
Certificazione contabile
per le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale, entro il limite massimo di 5.000 euro.
MODALITÀ DI ACCESSO - Come utilizzare il Bonus Ricerca
Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
AGEVOLAZIONI - Intensità del Bonus di Ricerca
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni (a partire dal 2019 importo massimo di 10 milioni) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
Allerta!
Le prime sanzioni sono state elevate per indebita compensazione di un credito di imposta considerato “inesistente per mancanza del requisito costitutivo”, cioè per la mancanza del requisito dell’innovazione.
Sanzione dal 100% al 200%
senza la possibilità di poter fruire della “definizione agevolata delle sanzioni”.
Riferimento normativo: Articolo 13 comma 5 Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997, modificato da Decreto Legislativo n. 158 Articolo 15 del 24/09/2015
Testo normativo:
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (omissis).
GLI ESPERTI MENDELSOHN VALUTANO IL TUO PROGETTO DI RICERCA
Solo se ci sono i presupposti scientifici per attribuire ad attività di ricerca e sviluppo i costi sostenuti, i nostri esperti certificano tali costi, evitando qualunque possibile indebita fruizione del credito di imposta.
EVITANDO SANZIONI!
Controlla se la Relazione tecnica comprende i seguenti contenuti dettagliati richiesti dal punto 3.1 della Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019:
- illustrazione del progetto di ricerca e sviluppo intrapreso (o dei progetti);
- individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;
- Finalità delle attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto;
- Obiettivi realizzativi (OR) del progetto e risultati attesi o conseguiti delle attività svolte per ciascun OR;
- Stato di avanzamento del progetto;
- Evidenza degli elementi rilevanti per valutare il requisito della “novità” richiesto dalla norma per i nuovi prodotti o i nuovi processi (rispetto all’azienda stessa, al mercato, al settore in cui opera); tecnologia ante progetto e post progetto;
- Ricadute industriali del progetto;
- Informazioni rilevanti per l’individuazione delle spese ammissibili al credito di imposta;
- Pertinenza e congruità delle spese sostenute.