NEWS
La legge di stabilità 2018 introduce un nuovo credito di imposta per sostenere le imprese che investono in attività di formazione del personale dipendente nell’ottica del Piano Nazionale Industria 4.0. Il Bonus Formazione 4.0 garantisce un credito di imposta del 40% per le spese di attività di formazione sostenute a partire dal 2018
Si aggiunge un ulteriore tassello al quadro degli incentivi del Piano Nazionale Industria 4.0 assieme all’iper ammortamento e al Bonus Investimenti Sud: il Bonus Formazione 4.0 per sostenere le imprese che investono in tecnologie abilitanti.
La legge di stabilità 2018 introduce un nuovo strumento dedicato alle attività di formazione; scopo di tale agevolazione è sostenere le imprese che investono nella formazione su tecnologie abilitanti in chiave Industria 4.0 per cogliere le opportunità legate alla rivoluzione industriale in atto, investendo nella crescita del personale dipendente.
Cos’è il Bonus Formazione 4.0 e chi può accedere
Il Bonus Formazione 4.0 è un Credito di Imposta del 40% calcolato sul costo aziendale del personale dipendente occupato nella formazione in ottica Industria 4.0.
Secondo quanto riportato dalla Legge di Stabilità 2018 sarà quindi base di calcolo per l’agevolazione direttamente il costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in attività formative abilitanti, e non il costo della formazione.
Il Bonus Formazione 4.0 è aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato (minimi, forfettari, semplificati o ordinari), che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Spese ammissibili e attività di intervento
Sono ammissibili al Bonus Formazione 4.0 le attività di formazione svolte per l’acquisizione delle conoscenze relative alle tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali:
- Big Data e Analisi dei Dati;
- Cyber Security;
- Sistemi Cyber Fisici;
- Cloud & Fog Computing;
- Prototipazione Rapida;
- Sistemi di Visualizzazione e Realtà aumentata;
- Robotica avanzata e Collaborativa;
- Interfaccia uomo-macchina;
- Internet delle Cose e delle macchine;
- Manifattura Additiva;
- Integrazione digitale dei processi aziendali.
Queste tecnologie possono essere applicate nei seguenti tre ambiti, le cui 106 voci di dettaglio sono elencate nell’allegato A della Legge di Stabilità 2018: Vendita e Marketing, Informativa e Tecniche, e infine Tecnologie di produzione.
Resta esclusa dal Bonus Formazione 4.0 l’attività di formazione ordinaria o periodica, necessaria per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro o protezione ambientale.
La normativa inoltre impone che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Utilizzo del Credito e Certificazione dei Costi per il Bonus Formazione 4.0
Il Credito sarà utilizzabile in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti fino a esaurimento del credito.
Il Bonus Formazione 4.0 non è soggetto al limite annuale del credito: il massimale entro cui si può fruire del Bonus Formazione 4.0 è di 300.000 euro per ogni impresa richiedente.
L’utilizzo del credito è però soggetto all’obbligo di certificazione da parte di un revisore legale – questa disposizione resta valida anche per le imprese non soggette a obbligo di revisione.
Le spese sostenute per la certificazione contabile dei costi relativi al Bonus Formazione 4.0 sono ammissibili al credito entro il limite massimo di 5.000 euro.
Bonus già attivo in attesa del Decreto Attuativo del MiSE
L’articolo 1, comma 55 della Legge di Stabilità 2018 prevede che le disposizioni applicative del Bonus Formazione 4.0 siano adottate tramite Decreto Attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico entro 90 giorni dall’emissione del provvedimento.
Poiché il credito d’imposta è fruibile in forma automatica – senza cioè preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Pubblica – l’attività di formazione svolta nel periodo successivo a quello in corso in data 31 dicembre 2017 può beneficiare del Bonus Formazione 4.0 anche se tenutasi prima del decreto attuativo, purché rientri nell’ambito di applicazione Industria 4.0.
BONUS FORMAZIONE 4.0
Contatta i nostri esperti per valutare l’accesso.
Contatta gli esperti dell’ Agenzia di Sviluppo MENDELSOHN !
i campi contrassegnati con * sono obbligatori.